Fine del termine entro il quale i sindaci devono dare comunicazione, mediante pubblico manifesto, dell’avvenuta affissione all’albo pretorio degli elenchi dei giudici popolari ricevuti dal Tribunale.
Artt. 17 e 21, Legge n. 287/1951
Fine del termine entro il quale i sindaci devono dare comunicazione, mediante pubblico manifesto, dell’avvenuta affissione all’albo pretorio degli elenchi dei giudici popolari ricevuti dal Tribunale.
Artt. 17 e 21, Legge n. 287/1951