Ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate perché non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato attraverso il sistema informatico Portale Tesoro.