scadenze giugno 2017Un promemoria delle Principali Scadenze Fiscali previste per il mese di Giugno 2017.


16-giugno

 

Versamento ritenute IRPEF di dipendenti e collaboratori.

 

Versamento contributi previdenziali e assistenziali dipendenti e collaboratori.

 

Versamento IVA mese di maggio – contribuenti mensili.

 

Versamento acconto IMU.

 

Versamento acconto TASI.

 

 

 

26-giugno

 

Invio telematico elenchi INTRASTAT contribuenti tenuti alla presentazione mensile. (1)

 

 

 

30-giugno

 

Sostituti di imposta: invio telematico modello “Uniemens” (relativo dati retributivi e contributivi).

 

Persone fisiche e società di persone: versamento imposte a saldo e in acconto (prima rata) del Modello unico-IRPEF, add.li IRPEF, IRAP, INPS Artigiani e Commercianti ecced. Minimale, cedolare secca.

 

Soggetti IRES: versamento imposte a saldo e in acconto (prima rata) del Modello Unico-IRES, IRAP .(2)

 

Versamento del diritto annuale per la Camera di Commercio.

 

Modello Unico: presentazione in banca o posta per i soggetti non obbligati alla presentazione telematica.

 

Dichiarazione IMU/TASI.

 

Società che esercitano attività di leasing o operatori che svolgono attività di locazione o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e areomobili devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati anagrafici dei propri clienti relativemente ai contratti in essere nell’anno precedente.

 

 

 

Note 

 

(1) Per il 2017 rimagono inalterati gli obblighi di invio dei Modelli Intrastat. L’iniziale abolizione dell”obbligo di inviare gli intrastat relativi agli acquisti e alle prestazioni di servizio effettuate dal 1 gennaio 2017 disposta con il Decreto Legge 22/10/2016 n 193 (art 4 comma 4 lettera b) è stata poi annullata per il 2017 e rinviata al 2018 con particolari modifiche dal comma 4 ter art 13 DL 244/2016.

 

(2) I soggetti IRES devono effetuare il versamento a saldo e in acconto prima rata delle imposte del Modello Unico entro l ‘ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio versano il saldo e il primo acconto entro la fine del mese successivo all’approvazione. I versamenti possono essere effetuati entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.