• I Sindaci consegnano ai Presidenti di seggio, prima dell’insediamento dei seggi:
– tutto il materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio;
– gli elenchi con i nomi degli elettori ricoverati in luoghi di cura e degli elettori presenti in luoghi di detenzione che siano stati autorizzati, per il turno di ballottaggio, a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o nel luogo di detenzione;
– gli elenchi con i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio;
(art. 27, primo comma, e art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni; art. 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come a sua volta modificato)
Ore 16:00
• Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
(art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)
• Autenticazione – mediante apposizione della firma dello scrutatore nell’apposito spazio situato nella facciata esterna – delle schede di votazione per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
(art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)
• Subito dopo l’autenticazione delle schede mediante l’apposizione della firma dello scrutatore – apertura del plico contenente il bollo della sezione e apposizione del timbro nell’apposito spazio posto sulla facciata esterna delle schede di votazione, per la Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
(art. 47 del testo unico 16 maggio 196o, n. 570, e successive modificazioni)
• Dall’insediamento del seggio, appena possibile, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati potranno esercitare il diritto di voto, per il ballottaggio, nel luogo di ricovero. Inoltre il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto, per il ballottaggio, nel luogo di detenzione.
(art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni)
• Terminate dette operazioni il presidente sigilla le urne, le scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali e il timbro della sezione. Quindi rimanda le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, domenica 8 giugno 2014, orario in cui ha inizio la votazione.
• Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede a chiudere e a custodire la sala medesima in modo tale che nessuno possa entrarvi.
(art. 47, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)