Scade il termine, per gli elettori ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti aventi diritto al voto, per l’invio al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, della richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di detenzione (art. 42, secondo comma, del T.U. n. 570/1960 e art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).
N.B. la predetta facoltà può esercitarsi quando il luogo di degenza o di detenzione sia situato nel Comune ove il ricoverato o detenuto abbia l’iscrizione nelle liste elettorali.
• Scade il termine per la trasmissione al Sindaco dell’elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista e di candidato (art. 35 del T.U. n. 570/1960)
• Scade il termine per la notifica agli scrutatori supplenti, che sostituiscono gli effettivi indisponibili (art. 6, legge n. 95/1989 come sostituito dalla legge n. 120/99)