TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE
Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:
– i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
– la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
– la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di pro-paganda elettorale.
(art. 9, Legge 4 aprile 1956, n. 212).