Scadenza del termine per la compilazione da parte del responsabile dell’ufficio elettorale di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni.
(art. 33, comma 1, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell’elenco stesso.
(art. 33, comma 2, D.P.R. n. 223/1967)
Delle altre due copie una è pubblicata nell’albo pretorio del Comune, l’altra resta depositata nella Segreteria comunale.
(art. 33, comma 3, D.P.R. n. 223/1967)
I nominativi compresi nell’elenco di cui sopra, a cura del Sindaco, vanno poi depennati esclusivamente dalla copia – o estratto – delle liste sezionali da consegnare ai Presidenti di Seggio per l’affissione nella sala della votazione.
(Circ. M.I. n. 2600/L del 1° febbraio 1986)