Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di detenzione devono far pervenire al Sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione

 

(art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, legge 23 aprile 1976, n. 136).

 

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

 

a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;

 

b) a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).