Perdita del diritto elettorale successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi: ai sensi dell’art. 32-ter del D.P.R. n. 223/1967, qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al Comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del comma 1 dell’articolo 32, il Sindaco fa notificare all’elettore una comunicazione contenente il motivo per il quale l’elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro della tessera elettorale.

 

Copia della comunicazione di cui sopra è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota nelle liste della sezione accanto al nome dell’elettore. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni suddette sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.