PROPAGANDA ELETTORALE

 

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione: la Giunta comunale provvede ad individuare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale

 

(Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni)

 

n.b. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2014)” ha eliminato la propaganda indiretta e con lettera h) del comma 400 dell’art. 1 ha ridotto gli spazi da delimitare.