TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE
Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:

  • i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
  • la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
  • la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di pro-paganda elettorale.

(art. 9, Legge 4 aprile 1956, n. 212).