PROPAGANDA ELETTORALE
Scadenza del termine per individuazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.
(Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni)

n.b. Per gli ulteriori adempimenti di ASSEGNAZIONE E DELIMITAZIONE per gli spazi di propaganda occorre attendere “per le europee”  la comunicazione prefettizia e “per le comunali” la comunicazione della Commissione elettorale circondariale di ammissione delle liste.
(Legge 4 aprile 1956, n. 212; legge 24 aprile 1975, n. 130)