Ore 14: Ricostituzione dell’ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente e riapertura delle operazioni di scrutinio.
– SCRUTINIO
Appena compiute le operazioni di riscontro, il Presidente di seggio dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio.
(art. 26 primo comma, n. 2, della legge 8 marzo 1951, n. 122) art. 59, primo comma, art. 63 e 68 T.U. n. 570/1960)