Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione e non si siano verificati i presupposti per procedere al turno di ballottaggio.
Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
(art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)