Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione e non si siano verificati i presupposti per procedere al turno di ballottaggio.
Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
(art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)
Elezioni 2014: pubblicazione dei risultati. Scadenza 29 maggio
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