Dal 30° giorno antecedente la votazione, è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
– Inizio del divieto:
- della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
- di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- dell’uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento fuori dei casi disciplinati dall’art. 7, comma 2 della legge n. 130/1975.(art. 6, legge n. 212/1956)
– Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
c) la presentazione e l’illustrazione dei loro programmi elettorali.
(art. 29, commi 1 e 2, legge 25 marzo 1993, n. 81 – Legge 22 febbraio 2000, n. 28)
– Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.
(art. 7, legge n. 130/1975)