Dal 15º giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione.
Divieto di rendere pubblici o, comunque, di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.
(art. 8, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)
Elezioni 2014: divieto diffusione dei risultati dei sondaggi. Dal 10 maggio
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