ORE 16:
– Costituzione dell’Ufficio Elettorale di sezione

– Autenticazione e bollatura delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello scrutatore nell’apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione e del timbro della sezione.
(art. 47, D.P.R. n. 570/1960)
– Costituzione seggi speciali istituiti negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o nei luoghi di detenzione e custodia preventiva e consegna del materiale e delle carte necessarie.
(art. 27, D.P.R. n. 570/1960 ed art. 9, legge n. 136/1976)
Il Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione, sentita la dirigenza sanitaria, fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.
(artt. 8 e 9, legge n. 136/1976 e art. 44, D.P.R. n. 570/1960)