Termine ultimo per apportare da parte dell´Ufficiale Elettorale le variazioni alle liste generali e sezionali conseguenti alle decisioni della Commissione Elettorale Circondariale.

 

A cura del Sindaco copia dei relativi verbali di rettificazione delle liste generali viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ed al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale;
vengono inoltre trasmesse copie delle rettificazioni alle liste generali al Prefetto ed al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale.

 

Termine per effettuare le notifiche ai cittadini cancellati dalle liste o a quelli la cui richiesta d´iscrizione non sia stata accolta (decisioni della Commissione Elettorale Circondariale).
Artt. 30, e 40 D.P.R. n. 223/1967