L’Ufficiale Elettorale provvede:
- alle cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, trasferimento della residenza in altro Comune, decisioni della Commissione Elettorale Circondariale;
- alle iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno d´età ovvero in conseguenza del riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative ovvero per decisioni della Commissione Elettorale Circondariale;
il sindaco trasmette copia del verbale delle suddette operazioni a:
- Commissione Elettorale Circondariale
- Prefetto
- Procuratore della Repubblica competenti per territorio.
Sempre a cura del Sindaco, entro dieci giorni dall´adozione del verbale dell´Ufficiale Elettorale, si deve procedere alla notifica delle cancellazioni agli interessati, con l´ovvia esclusione di quelle per morte.
Artt. 29 e 32, D.P.R. n. 223/1967