Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (es. imposte, ritenute, addizionali, contributi, anche con versamento rateale), che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37 comma 11 bis D.L. 4 luglio 2006 n. 223; comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 3-quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44).
Differimento termini fiscali di Agosto. Scadenza: 22 Agosto
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