Entro il 28 febbraio occorre effettuare il conguaglio fra le ritenute già operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti (art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600/1973; D.Lgs. 175/2014).
Conguaglio ritenute. Scadenza. 28 Febbraio
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