Vanno comunicati all’INPS per via telematica ed entro quindici giorni dalla data dell’evento il numero dei matrimoni e dei decessi dei pensionati nel corso del mese.
(articolo 34 della legge n. 903/1965; articolo 3 della legge n. 289/2002)
Vanno comunicati all’INPS per via telematica ed entro quindici giorni dalla data dell’evento il numero dei matrimoni e dei decessi dei pensionati nel corso del mese.
(articolo 34 della legge n. 903/1965; articolo 3 della legge n. 289/2002)