Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, sono tenute a comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.B. – Div. V. – entro e non oltre il 30 giugno, l’entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell’anno precedente di cui all’art. 8 del D.L. 28/03/97 n. 79, conv. dalla legge n. 140/97
Cessione dei crediti Pubbliche Amministrazioni. Scadenza: 30 Giugno
Lascia un commento
Subscribe
0 Commenti
Oldest