L’ente locale in qualità di sostituto d’imposta, entro il 29 febbraio deve consegnare al sostituito apposita Certificazione Unica attestante l’ammontare complessivo delle somme o valori corrisposti a titolo di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo (anche non soggetti a ritenuta, es. regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e nuove iniziative imprenditoriali), provvigioni e redditi diversi.