– Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, se possibile o al più tardi il giorno successivo, il Presidente dell’Ufficio centrale riunisce l’Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
(art. 72, DPR 16 maggio 1960, n. 570; art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
In caso contrario, cioè se nessun candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il Presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio.
(art. 72, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

– Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, il Presidente dell’ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i Presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti – salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti. (art. 67, comma 1, DPR 16 maggio 1960, n. 570; art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il Presidente dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio. (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)