Si pubblica la circolare n. 1 del 2015 relativa alle Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Attesa la rilevanza e l’urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, nonché di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti del presente documento è stato sentito l’Osservatorio nazionale ed è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali.
I principali commi relativi all’argomento sono qui di seguito elencati. Per avere una visione completa di tutti i commi si può scaricare la circolare allegata alla fine del nostro articolo.
Commi 418 e 419 – Contenimento della spesa per le province delle regioni a statuto ordinario.
Le province e le città metropolitane (di seguito enti di area vasta) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. L’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire è definito da apposito decreto interministeriale tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
Comma 420 – Contenimento della spesa di personale mediante divieti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza.
La previsione si applica solo alle province, comprese quelle con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri, delle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle città metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418 (che cita espressamente sia le province, sia le città metropolitane). Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra i destinatari tanto le province quanto le città metropolitane, il periodo secondo cui “Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo.” si intende riferito esclusivamente alle province.
Comma 429 – disciplina speciale per il personale degli enti di area vasta adibito a servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro (finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e delle proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni coordinate e continuative)
La previsione è indirizzata agli enti di area vasta e ha l’obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego e la conduzione del Piano per l’attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “garanzia per i giovani”.
La norma deve intendersi di vigenza annuale in quanto, pur non fissando un dies ad quem delimitativo della propria efficacia, una norma di pari tenore, anch’essa priva di limite temporale, era già prevista nella legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013) e, malgrado ciò, il legislatore ha ritenuto di disporre la medesima previsione anche nella legge di stabilità 2015. Ciò comprova l’intenzione del legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale.
Comma 421 – Riduzione della dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario
Il comma ha l’obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.
In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta.
Comma 423 – Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i criteri per la mobilita’, informatizzazione dei processi
Sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri, anche in riferimento all’ambito territoriale, sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° marzo 2015). Tali criteri tengono conto di quanto previsto nelle presenti linee guida.
La mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell’articolo 29-bis del d.lgs. 165/2001.
Comma 426 – Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione
La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni. Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovrannumerario degli enti di area vasta.
La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l’espletamento delle procedure previste dall’art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; si prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l’adeguato accesso dall’esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018.
Consulta l’allegato: circolare_1_2015 – Funzione Pubblica
FONTE: Ministro per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione