voucher bebe maternitaDisco verde dell’Inps alla presentazione delle richieste dei voucher per l’acquisto di servizi all’infanzia. Da ieri, infatti, è attiva la procedura che consente alle lavoratrici dipendenti e parasubordinate di richiedere il contributo di 600 euro mensili utilizzabile, in alternativa al congedo parentale per servizio di babysitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica o privata dei servizi all’infanzia. Per ora restano ancora fuori le lavoratrici autonome in atteso del decreto con l’estensione del beneficio come stabilito dalla legge di Stabilità 2016. Le domande si possono presentare fino al 31 dicembre, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse (20 mln di euro).

 

La misura è stata introdotta in via sperimentale con la legge di Riforma del mercato del lavoro, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere all’Inps, al termine del congedo obbligatorio di maternità, un contributo per il pagamento della baby sitter o per sostenere il costo dei servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati. Attualmente al beneficio possono accedere le madri lavoratrici (anche adottive o affidatarie) dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure le collaboratrici iscritte alla gestione separata. Il contributo è pari a 600 euro mensili da utilizzare per massimo sei mesi negli 11 successivi al congedo obbligatorio di maternità. In caso di part time l’importo dovuto si riduce in ragione della percentuale di lavoro svolto. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruirne per un periodo massimo di soli tre mesi.

 

Sono escluse dal beneficio le lavoratrici che non abbiano diritto al congedo parentale (ad esempio, le lavoratrici domestiche, le disoccupate), nonché quelle già esentate totalmente dal pagamento dei servizi pubblici o privati per l’infanzia o che già usufruiscano del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. È bene specificare che il legislatore ha posto la misura come alternativa al congedo parentale, motivo per cui la lavoratrice che decida di avvalersene dovrà espressamente rinunciare ai corrispondenti mesi di congedo. Da quest’anno, grazie alla legge di stabilità (legge 208/2015), potranno accedere al bonus anche le professioniste senza cassa (e con partita Iva), si pensi ad esempio alle coltivatrici dirette, mezzadri e coloni, artigiane, commercianti. Costoro, però, non ancora possono fare domanda dovendo attendere il decreto attuativo.

 

Il bonus può essere alternativamente utilizzato: a) per acquistare servizi di babysitting, oppure; b)  per far fronte egli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Nel caso di fruizione dei servizi pubblici per l’infanzia o privati, l’Inps riconoscerà il contributo a condizione che la struttura ospitante rientri tra quelle accreditate presso l’istituto, presenti in un apposito elenco consultabile on line. Il pagamento non sarà corrisposto alla richiedente ma direttamente alla struttura scelta su presentazione di documentazione che attesti il servizio. Per il baby sitting, l’ente corrisponderà alla madre l’equivalente del contributo in voucher da utilizzare per il pagamento della lavoratrice. Questa potrà, poi, riscuotere il corrispettivo del lavoro prestato presentando i buoni all’incasso presso qualsiasi ufficio postale entro e non oltre i 24 mesi dalla data di loro emissione.

 

A differenza del 2013, la disciplina attuale non prevede la pubblicazione di un apposito bando: le domande possono essere presentate all’istituto, esclusivamente per via telematica, in ogni momento dell’anno, comunque entro il 31 dicembre del 2016.  Da segnalare che il bonus è concesso in ragione del singolo figlio: perciò, in presenza di più figli, è possibile accedere a più bonus.