visite fiscali scadenza permesso malattiaL’Inps detta le prime istruzioni applicative sul passaggio del testimone in materia di visite fiscali.  Coinvolti tutti i dipendenti pubblici ad eccezione del solo personale del comparto difesa e sicurezza ed i Vigili del Fuoco.


 

 

Dal prossimo 1° settembre gli accertamenti per le assenze dal servizio dei dipendenti pubblici che si dichiarano malati passerà dalle Asl all’Inps al pari di quanto previsto per il settore privato. Il passaggio del testimone è previsto dagli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 75/2017, il testo di riforma del lavoro pubblico approvato dal Governo in via definitiva a giugno in attuazione della Delega sulla Riforma della Pa.

Le istruzioni dell’Inps sono state pubblicate nelle more dell’adozione dell’atto di indirizzo, da parte del Ministero della Funzione Pubblica, che dovrà provvedere alla revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni, da stipularsi tra l’Inps e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

 

 

I soggetti coinvolti

Dal prossimo 1° settembre l’istituto sarà competente agli accertamenti medico fiscali sulle assenze dal servizio per malattia, per tutti i pubblici dipendenti come definiti dall’art. 1 del D.Lgs. 165/2001: cioè i dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

 

 

Vi rientrano, inoltre, anche i dipendenti di Regioni e Province a statuto speciale, inclusa la Regione siciliana nonchè il Personale della carriera prefettizia e diplomatica; Magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali; Avvocati e Procuratori dello Stato; Docenti e ricercatori universitari; Personale della carriera dirigenziale penitenziaria; Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nonchè i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

 

 

Soggetti esclusi

Restano esclusi dalla novità il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nello specifico si tratta del personale di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare; Corpi di polizia ad ordinamento militare (Guardia di Finanza e Carabinieri); Corpi di polizia ad ordinamento civile (Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria) e il Corpo nazionale dei vigile del fuoco (escluso il personale volontario). Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa i dipendenti di enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.

 

 

Le modalità applicative

Quanto alle modalità di svolgimento dei nuovi accertamenti le visite fiscali potranno essere attivate d’ufficio o dietro segnalazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti. Alla richiesta sarà associato un medico di lista che collabora con l’Istituto che condurrà tecnicamente l’accertamento nei confronti del dipendente assente.

In caso di accertamento d’ufficio verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale. Mentre nel caso l’accertamento sia chiesto dal datore di lavoro pubblico questi dovrà specificare se l’Istituto dovrà procedere o meno alla visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso.

 

Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte. A differenza di quanto avviene nel settore privato, infatti, non competerà all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.

Inoltre il dipendente pubblico sarà tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps.

 

Da segnalare che la novità non interesserà gli accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto la valutazione di tali eventi è demandata in via esclusiva all’Inail.

 

 

Stretta sulle fasce di reperibilità

La nuova procedura, conclude l’Inps, sarà sperimentale in attesa che vengano siglate le nuove convenzioni con i medici a seguito dell’Atto di Indirizzo della Funzione Pubblica e di un ulteriore ulteriore decreto ministeriale che provveda all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

Oggi, come noto, sono previste quattro ore al giorno per il settore privato (dalle 10 alle 12 la mattina e dalle 17 alle 19 la sera) e sette per il pubblico (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18). 

 

Obiettivo del decreto in arrivo è quello di uniformare le fasce tra pubblico e privato portandole a sette ore per tutti. Ma su questo aspetto la palla spetta al Ministero.