visite-fiscali-dipendenti-pubblici-2019-reperibilita-inpsSu Visite Fiscali Dipendenti Pubblici 2019 e reperibilità INPS occorre fare alcune precisazioni. Ecco tutti i chiarimenti in merito.


Visite Fiscali Dipendenti Pubblici 2019 e reperibilità INPS. Con il Decreto Madia si è svolto il passaggio della gestione e dello svolgimento delle visite fiscali dalle ASL al nuovo Polo unico Inps per le visite fiscali.

Per cui ora sia che si tratti di un dipendente pubblico che di un dipendente privato, è sempre il medico Inps a doversi recare presso il domicilio dell’ammalato per svolgere il controllo.

Nello specifico, per quanto riguarda le Visite Fiscali Dipendenti Pubblici 2019, la reperbilità INPS com’è stata legiferata?

Visite Fiscali Dipendenti Pubblici 2019: reperibilità INPS

Il nuovo Polo Unico INPS ha delineato alcuni punti focali estremamente importanti.

Per legge sono stati stabiliti degli orari, o meglio delle fasce orarie all’interno delle quali il medico fiscale può effettuare una visita domiciliare per verificare l’effettiva malattia del lavoratore pubblico. Il malato è quindi tenuto alla reperibilità, cioè ha l’obbligo di farsi trovare in casa in questa fascia oraria.

L’orario, attualmente in vigore nel 2018 e 2019, in cui si può svolgere la visita fiscale per malattia del dipendente pubblico è il seguente:

  • al mattino dalle ore 9.00 alle 13.00
  • e al pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00.

Si fa presente che fasce orarie di reperibilità per le visite nel pubblico impiego sono valide non solamente nei giorni feriali, ma anche al sabato, alla domenica e nei giorni festivi.

Sanzioni in caso di assenza

Cosa succede nei casi in cui un lavoratore assente dal lavoro per malattia non risulti presente durante il controllo presso il domicilio o la residenza? In questi casi l’amministrazione pubblica può applicare diverse sanzioni disciplinari al lavoratore, che sono le seguenti:

  • mancato pagamento della retribuzione al 100%, per i primi 10 giorni di malattia;
  • per i successivi giorni di malattia, si potrebbe subire una riduzione della retribuzione al 50%;
  • licenziamento senza preavviso nei casi più gravi.

Esonero visite fiscali

In alcune fattispecie è consentito, tuttavia, essere esonerati dalla reperibilità della visita fiscale.

Si tratta delle esenzioni relative alle prime tre categorie della Tabella A allegate al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del decreto stesso.

La causa in questione che comporta l’assenza dei dipendenti dalle fasce di reperibilità e dunque li esonera dall’obbligo della visita scale durante l’orario di reperibilità è la seguente:

 

Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

Per maggiori informazioni sull’argomento potete consultare il nostro articolo dedicato a questi casi di esenzione.