visite-fiscali-dipendenti-pubbliciLe indicazioni in un documento dell’Inps che riepiloga la nuova disciplina applicabile alle visite fiscali dei dipendenti pubblici.


L’Inps riepiloga le categorie di personale pubblico che entrano nel nuovo Polo Unico delle Visite Fiscali a seguito della Riforma Madia. Lo fa con il messaggio numero 1399/2018 pubblicato ieri dall’Istituto di Previdenza. Il documento integra quanto già indicato nel messaggio 3265 del 9 Agosto 2017. In particolare la normativa in materia di Polo Unico si applica ai dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001), ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

 

Per Regioni e Province si intendono anche le Regioni e Province a statuto speciale, compresa la Regione Siciliana; l’unica eccezione è costituita dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti e amministrazioni di pertinenza, che risultano esclusi sulla base della relativa normativa locale.

 

Sono soggetti al Polo Unico anche i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto  dal D.Lgs. n. 165/2001, ma rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 55-septies relativo alla certificazione telematica di malattia (art. 7, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) ovvero il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali, gli avvocati e procuratori dello Stato, i docenti e i ricercatori universitari, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

 

Soggetti Esclusi

 

Restano invece esclusi dall’applicazione del Polo Unico degli accertamenti fiscali (salvo eventuali diverse indicazioni da parte dei Ministeri competenti), le seguenti categorie di soggetti: a) i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali; b) la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale che oggetto di specifiche norme locali.

 

L’Inps informa che stante l’esplicita previsione normativa di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, sono stati esclusi anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale non si applica la citata normativa inerente alla certificazione telematica di malattia. Per le suddette categorie di dipendenti pubblici, infatti, sono previste specifiche disposizioni di settore anche in considerazione degli aspetti connessi con la tutela della segretezza e sicurezza nazionale, oltre che delle particolari valutazioni che richiede l’idoneità alla ripresa del lavoro di lavoratori che per attività di servizio detengono armi da fuoco.

 

L’esclusione delle citate amministrazioni dal perimetro di applicazione della norma sul Polo Unico impedisce all’Inps di disporre visite mediche di controllo d’ufficio. I datori di lavoro non rientranti nell’applicazione del Polo Unico possono, comunque, richiedere le VMC all’Inps. In tal caso però le stesse saranno tenute al rimborso del servizio effettuato dall’Istituto, che emetterà regolare fattura.

 

Solo Eventi di Malattia Comune

 

L’Inps ribadisce, inoltre, che la normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori (es. malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, eccetera). Pertanto eventuali richieste avanzate in maniera impropria da parte dei datori di lavoro per le casistiche sopra richiamate – non trattandosi di malattia comune del lavoratore – comporteranno l’addebito delle spese sostenute per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.

 

L’Inps spiega, infine, che eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità. Con riguardo, invece, alla documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare la stessa può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.