vincitore-concorso-pubblico-senza-titolo-di-studioLa risposta ad un quesito in materia di Personale e Organizzazione, nello specifico su come deve comportarsi un’amministrazione nei casi di un Vincitore di Concorso Pubblico senza titolo di studio richiesto, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


L’ufficio personale di questa Provincia ha riscontrato, ricontrollando le domande, che il vincitore di un concorso pubblico non aveva il requisito del titolo di studio richiesto per la partecipazione (a distanza di 8 mesi dall’assunzione). Vi è la possibilità di annullare in autotutela, sia la determina di approvazione della graduatoria che naturalmente il contratto di lavoro con lo stesso?

a cura di Andrea Bufarale

Vincitore di Concorso Pubblico senza titolo di studio richiesto: cosa fare?

La norma che viene a rilevare al fine di rispondere a quanto segnalato è sicuramente l’art. 36, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico del Pubblico Impiego – TUPI) il quale stabilisce che “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.

Ciò premesso, a suffragare tale disposizione è intervenuta anche di recente la Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16 febbraio 2021, n. 4057 che ha ritenuto legittimo il licenziamento di un pubblico dipendente, già in ruolo se sprovvisto all’epoca del concorso di uno dei requisiti previsti dal bando (a conferma della precedente Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19 dicembre 2007, n. 26724 dove la Suprema Corte aveva stabilito già all’epoca che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni – se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo”.

Secondo l’ultima interpretazione fornita, infatti, l’ente ha l’obbligo di verificare “tempestivamente” la sussistenza dei requisiti di ammissione al concorso; a partire dalla conclusione del contratto l’amministrazione non esercita più poteri autoritativi ma agisce con le capacità proprie del datore di lavoro privato con la conseguenza che non può far valere il vizio della procedura concorsuale in autotutela.

Una volta assunto il dipendente il possibile vizio del contratto di lavoro deve essere ricondotto ad una delle categorie standard del diritto civile per cui è da considerare nullo il contratto di lavoro stipulato in base ad un reclutamento illegittimo; in tal senso l’amministrazione può procedere, a nulla rilevando che non sia stata impugnata la graduatoria nei termini.

Detto ciò riteniamo assolutamente possibile/auspicabile per evitare ulteriori danni all’Ente, che lo stesso provveda in autotutela ex art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241 all’annullamento tanto della determinazione di approvazione della graduatoria che del contratto di lavoro sottoscritto con il vincitore della procedura concorsuale privo dei requisiti di partecipazione.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]