Sono tanti i casi di cronaca che trattano l’argomento, ma veramente il datore di lavoro può vietare la pausa bagno ai dipendenti? Ecco cosa dice la legge.


Negli ultimi anni, abbiamo sentito sempre più spesso notizie di posti di lavoro nei quali la pausa bagno era vietata ai dipendenti.

È noto, infatti, il recente caso in un supermercato, dove la datrice di lavoro avrebbe vietato alle dipendenti di andare in bagno in altri momenti, oltre alle normali pause di lavoro.

Ma questa cosa è legale? Vediamo cosa dice la legge al riguardo.

Pausa bagno: il datore di lavoro può vietarla ai dipendenti?

Come dichiarato nel Decreto legislativo dell’8 aprile 2003, n°66, se l’orario di lavoro eccede le 6 ore, allora il dipendente ha diritto ad una pausa.

La pausa dal lavoro serve a recuperare le energie psico-fisiche, a consumare un pasto (quasi sempre il pranzo) e ad attenuare il carattere ripetitivo della prestazione lavorativa.
La sua durata varia a seconda dei singoli contratti collettivi. Se non ci sono disposizioni specifiche, la pausa non può avere una durata inferiore ai 10 minuti consecutivi.

Ovviamente in questo intervallo di tempo, il dipendente può fare ciò che vuole, tra cui andare il bagno. Ma se il dipendente ha bisogno di recarsi ai servizi anche al di fuori di questo intervallo di tempo?

Pausa bagno: cosa dice la legge al riguardo

Nella normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro, contenuta nel decreto legislativo del 9 aprile 2008, n°81, si afferma che deve essere data la possibilità ai lavoratori di recarsi al bagno anche fuori dall’orario della pausa.

Come dice la legge, infatti, il datore di lavoro deve adottare

“misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale”.

Ma non solo, perché nella normativa si obbliga l’azienda anche ad avere dei locali di riposo, spogliatoi, docce e bagni “con acqua corrente calda”, se necessario e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi, in prossimità del posto di lavoro.

Perciò, non solo il datore di lavoro non può vietare ai dipendenti di andare al bagno oltre la pausa, ma deve anche assicurare che ci sia tutta la struttura adibita per farlo.
Se l’azienda non rispetta queste misure, allora sta violando la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in cui si provochi un danno al lavoratore, allora questo può richiedere un risarcimento danni, col pagamento di una somma commisurata all’entità della lesione subita.
Inoltre, sempre nel decreto n°81/2008, sono presenti una serie di sanzioni amministrative e penali, per le violazioni più gravi.

Pausa bagno: possono esserci delle eccezioni?

Il datore di lavoro deve tenere in considerazione le esigenze fisiologiche del dipendente.
Ma, al tempo stesso, deve assicurare una costante presenza dei lavoratori sul posto di lavoro.

Per poter bilanciare entrambe le cose, può essere stilato un regolamento interno che, ad esempio, fissi le modalità per segnalare ai colleghi il bisogno di andare al bagno, ma anche le modalità di gestione dei clienti, in quell’intervallo di tempo.

Nel caso in cui si adotti un regolamento simile, questo va sottoposto al dipendente in fase di assunzione, che deve firmarlo per presa visione, altrimenti potrebbe rischiare delle norme disciplinari.

In linea generale, il dipendente non può essere sanzionato se si assenta per la pausa bagno, a meno che il regolamento interno non disponga che non sia possibile lasciare la propria postazione di lavoro, mettendo a rischio colleghi e terze persone.

Se il lavoratore non rispetta il regolamento interno può rischiare alcune sanzioni, come un’ammonizione scritta, una multa o la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a seconda della gravità del comportamento.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it