Il dipendente di una società partecipata era stato imputato per uso personale telefono di servizio, con l’accusa di peculato. Cosa ha deciso la Cassazione?
La Corte, con la Sentenza n.11378-2018, ricorda il principio consolidato in base al quale, è considerato peculato d’uso il reato commesso dal pubblico ufficiale. O anche dall’incaricato di pubblico servizio, che utilizzi il telefono d’ufficio per scopi personali al di fuori di un ok preventivo e dei casi d’urgenza.
Tuttavia, nel caso specifico, la particolare venialità del fatto lascia impunito il reato di peculato. Infatti, il dipendente della Società partecipata, che aveva avuto in concessione dal comune i servizi cimiteriali, ha fatto un uso personale del telefono di servizio molto ridotto, con chiamate limitate nel tempo e non lunghe. Non infrangendo così l’articolo 131-bis del Codice penale.
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa? Questo solo quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità. E comunque il comportamento risulta non abituale.
L’uso personale del telefono di servizio è stato applicato per un periodo decisamente ristretto. le singole telefonate rientrano dunque in un’unica condotta, che esclude la continuazione.