uffici-pubblici-chiusi-meteo-stipendioUffici Pubblici chiusi per Meteo: lo stipendio può essere anche non corrisposto ai dipendenti. La precisazione arriva dalla Circolare n. 4/RU dell’8 febbraio 2019.


Secondo l’orientamento interpretativo dell’ARAN, tenuto in conto dalla Circolare del Ministero, la chiusura degli uffici pubblici, disposta con ordinanza di necessità e di emerganza, risponde all’esigenza di rpevenire le situazioni di pericolo e favorire la viabilità per i mezzi di soccorso in caso di emergenze di vario tipo.

La chiusura, se riguarda sia il personale che il pubblico, implica che l’assenza del personale non è sanzionata per ovvi motivi oggettivi di impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.

Tuttavia, e questa è la precisazione più importante, allo stesso tempo non sussiste l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione.

Questo perchè l’eventualità di un impedimento da causa oggettiva esterna non addebbitabile a nessuna delle due parti (dipendente e datore di lavoro) libera le stesse parti dalle responsabilità e dalle obbligazioni. Dunque oltre che quella lavorativa viene meno la responsabilità retributiva.

Il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare estraneo alla volontà del lavoratore e la conseguente mancata esecuzione delle prestazione contrattuale non sarebbe a lui imputabile in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all’azienda supportata da idonea motivazione. Ciò nonostante la retribuzione non spetta.

Infine, se a causa del maltempo il lavoratore arriva in ritardo, non è soggetto a sanzioni, nella generalità dei casi: il dipendente deve però dimostrare di essere entrato al lavoro dopo l’orario previsto per colpa delle avverse condizioni meteorologiche, o di un ritardo dei treni, o dei mezzi pubblici in generale.