turno-notte-giorni-ferie-aranIn una recente risposta ad un interrogativo l’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, fornisce chiarimenti sul rapporto tra turno effettuato di notte e conseguenti giorni di ferie.


Nel contesto del lavoro notturno e dei giorni di permesso per assistenza a persona disabile, emerge una rilevante interpretazione da parte dell’Aran, in risposta a una specifica richiesta di chiarimenti sulle direttive delineate nel messaggio Inps 114/2018.

Questo dibattito assume un ruolo centrale nell’ottica di definire con precisione la fruizione dei permessi, in particolare quando il turno di lavoro si estende su due giorni solari.

L’Inps ha proposto di recente un’interpretazione che potrebbe rivoluzionare il conteggio dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/1992, con un’interpretazione che si basa su una riflessione approfondita sulla definizione di lavoro a turni fornita dal Dlgs 66/2003, che include anche il lavoro notturno.

In questa cornice, è cruciale esaminare attentamente le implicazioni non solo dal punto di vista della sua correttezza giuridica, ma anche per comprendere come essa possa influire sulle dinamiche lavorative, in particolare per chi presta assistenza a persone disabili.

Turno di notte e giorni di ferie: i chiarimenti dell’Aran

La questione riguarda la quantificazione del titolo giustificativo nei casi in cui la giornata lavorativa si svolge durante il turno notturno, a cavallo tra due giorni solari. L’Inps, nel giustificare questa interpretazione, si basa sulla definizione di lavoro a turni indicata nell‘articolo 1 del Dlgs 66/2003.

Questa definizione comprende qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre, con un ritmo che può essere continuo o discontinuo, e che comporta la necessità di lavorare a ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane.

L’Inps sottolinea che, secondo l’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, i permessi mensili retribuiti sono concessi “a giornata”, indipendentemente dalla suddivisione delle ore nell’arco di 24 ore o settimane. Pertanto, il beneficio può essere fruito anche durante un turno notturno. In tal caso, anche se il lavoro notturno si estende su due giorni solari, la prestazione è considerata riferita a un unico turno di lavoro.

Si precisa che questa istruzione non si applica alle ferie o al congedo straordinario retribuito, secondo quanto stabilito dall’articolo 42-bis del Dlgs 151/2001.

Questo chiarimento fornito dall’Aran, in conclusione, contribuisce a delineare le modalità di fruizione dei permessi, offrendo una guida importante per gli enti del comparto che gestiscono situazioni simili.

I documenti utili

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it