turn-over-enti-locali-spesa-personaleUna recente Delibera della Corte dei Conti si pronuncia sul Turn Over negli Enti Locali e sulla possibilità di un Comune di utilizzarlo a prescindere dal rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti.


Infatti la delibera della Corte dei conti, sez. giurisd. per il Veneto, 22 gennaio 2021, n. 15, è intervenuta sulla possibilità da parte di un Comune di utilizzare il turn over o la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente ed eventualmente di ogni anno, indipendentemente dal rapporto fra la spesa di personale ed entrate correnti.

La richiesta del Sindaco evidenzia come la norma condurrebbe, di fatto, ad una disparità di trattamento tra gli enti locali.

Questo in quanto un ente collocato nella fascia’intermedia’ – che in base al predetto rapporto (spesa del personale/entrate correnti sulla base dell’ultimo rendiconto approvato) non potrebbe assumere – subirebbe, infatti, un trattamento di peggior favore rispetto a quegli enti che, avendo un rapporto peggiore dei primi vengono, invece, collocati nell’ultima fascia.

La normativa

Il quadro normativo in materia di capacità assunzionali dei Comuni è stato di recente innovato per effetto dell’articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34. E successivamente ritoccato, dall’art. 17,comma 1-ter, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L.28 febbraio 2020 n. 8.

Il citato articolo 33, comma 2, stabilisce che:

“a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. In coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione. Sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale. Differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

Le assunzioni di personale a tempo indeterminato ssono pertanto subordinate:

  • all’adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale;
  • al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo direvisione;
  • ad una spesa complessiva (per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale – differenziata per fascia demografica – della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (per tutti gli enti).

Turn Over negli Enti Locali e rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti

Il fulcro centrale della “nuova” normativa va ricercato nella diversa regola (assunzionale) rispetto al passato. Che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Qualora questo rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate o nel migliore dei casi razionalizzarle limitandone la spesa.

Pertanto per la Corte dei Conti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ciò che deve guidare le procedure di assunzione di personale per gli enti locali (e per quelli territoriali in genere interessati dalle norme di cui all’art. 33), al fine di assicurare un turn over compatibile con l’adempimento della mission istituzionale, è la sostenibilità, in prospettiva futura, degli oneri conseguenti.

Ciò al fine di garantire gli equilibri di bilancio presenti e futuri. Ove questo presupposto venga osservato, non appare affatto precluso secondo i giudici agli enti di poter utilizzare appieno la propria capacità assunzionale nell’anno successivo alla maturazione. O, qualora la stessa sia cumulata ai resti assunzionali, anche negli anni successivi.

In tal caso, però, l’incremento dell’onere da utilizzo delle facoltà residue degli anni precedenti potrà essere giustificato da un incremento delle entrate correnti tale da garantire nell’ambito del rapporto il non superamento del valore soglia di riferimento.

A questo link alcuni chiarimenti in merito al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dal 2021.

Conclusioni

Dunque per i giudici si potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:

  • non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato
  • l’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale. Questo in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente. Assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.

Il testo della Delibera della Corte dei Conti

A questo link il testo completo della Delibera.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice