Turn Over Enti Locali nel 2019: ecco le regole. Tutto ciò che occorre sapere sulle capacità di assunzione di Regioni ed enti locali per quest’anno.
Gli Enti locali applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l’autonomia organizzativa.
Tutto questo ha determinato nel giro di pochi anni:
– una drastica diminuzione del numero di dipendenti pubblici impiegati nel comparto;
– una riduzione del valore medio delle retribuzioni individuali del personale comunale;
– un notevole incremento dell’età media del personale.
Turn Over Enti Locali 2019: quali regole?
Al 31 dicembre di quest’anno, dopo alcuni anni a regime ridotto, tornerà in vigore l’art. 3 del d.l. 90/2014. Infatti negli anni passati la situazione era la seguente: il turn over era nel 2018 al 25% dei risparmi dei cessati 2017, percentuale che saliva al 100% nei Comuni fino a 5mila abitanti con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fino al 24%, e al 75% per i Comuni con più di mille abitanti
A fine anno termineranno anche le norme speciali per le assunzioni nella polizia locale e per le assunzioni del piano strardinario per il personale educativo e scolastico: dal 2019, pertanto, la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente.
E per il personale di Polizia Locale? I Comuni che nell’intero triennio 2016/2018 hanno rispettato il pareggio di bilancio possono assumere vigili a tempo indeterminato nel tetto della spesa sostenuta nel 2016 per «detto» personale: quindi anche in deroga alla copertura delle cessazioni.
Ricordiamo, infine, che gli Enti Locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.
Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore nella copertura del turnover, devono informare la programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente.