Alla luce dei dubbi che possono esserci sul tema, è opportuna l’organica lettura della relativa normativa.


L’art. 110 del TUEL fa riferimento, rispettivamente al comma 1 e al comma 2, alla disciplina degli incarichi all’interno della dotazione organica e al di fuori della stessa.

 

Al comma 1, stabilisce che lo Statuto possa autorizzare la disciplina regolamentare, mediante contratti a tempo determinato, di posti di:

 

– qualifica dirigenziale;
– responsabili dei servizi o degli uffici;
– alte specializzazioni, quali figure di cui successivo comma 6, secondo le specificazioni che sono contenute nelle lettere b) e c) dell’art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999.

 

Per la prima tipologia, il regolamento fissa la relativa quota, che non può superare il 30% dei corrispondenti posti in pianta organica, con eventuale arrotondamento ad un’unità. Ai sensi del precedente art. 109, comma 2, il predetto limite è subordinato alla sua applicabilità.

 

Per le altre due tipologie, pertanto, il regolamento individuerà ragionevoli limiti, necessariamente in riferimento alla dotazione organica dei funzionari e/o degli istruttori direttivi.

 

Posta la gerarchia delle fonti del diritto, anche la potestà regolamentare di cui comma 2 è subordinata ad autorizzazione statutaria.

 

Il comma 2 stabilisce che, nei comuni con dirigenti in pianta organica e al di fuori della stessa, il regolamento possa disciplinare il conferimento di incarichi dirigenziali e di alte specializzazioni, entro il 5% rispettivamente della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva.

 

Negli enti, invece, senza dirigenti in pianta organica, possono essere stipulati, sempre al di fuori della stessa entro limite complessivo del 5% dell’intera dotazione che vi è iscritta, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva.

 

Tutto ciò posto, va esaminata la portata applicativa dell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, circa la mancata rilevanza degli incarichi ex art. 110, comma 1, del TUEL, ai fini della spesa del personale.

 

La ratio della norma è chiaramente quella di limitare il mancato computo della spesa all’alveo della dotazione organica, essendo quest’ultima commisurata all’ordinario fabbisogno di personale dell’Ente e, pertanto, alle esigenze di suo indispensabile funzionamento.

 

Il mancato computo di spesa si estende, quindi, anche all’eventuale incarico conferito ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del TUEL, che investa ruoli sostitutivi di posti in pianta organica, perché corrispondenti a personale non retribuito, in quanto sospeso o in aspettativa.