trattenuta-tfr-tfs-dipendenti-pubblici-a-chi-si-applicaEcco alcune utili indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione in merito alla trattenuta del Tfr/Tfs dei Dipendenti Pubblici: ecco a chi si applica nello specifico.


Trattenuta Tfr/Tfs Dipendenti Pubblici: a chi si applica? La Suprema Corte di Cassazione civile, Sezione lavoro, con la sentenza n. 23115/2019, ha fornito utili indicazioni fornendo una risposta specifica a questo quesito.

Ecco alcune indicazioni in merito.

Nel caso in esame, il Tribunale si era espresso sul ricorso di una dipendente pubblica che, passando volontariamente dal regime di Tfs a quello di Tfr, in virtù dell’opzione contrattuale esercitata con l’adesione al cosiddetto “fondo espero”, aveva chiesto l’annullamento della trattenuta del 2,50% mensile. Che considerava illegittimamente tolto dal proprio stipendio.

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Trattenuta Tfr/Tfs Dipendenti Pubblici: a chi si applica?

La ricorrente si è quindi appellata alla legittimità costituzionale della L. n. 448 del 1998, articolo 26, comma 19, per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Nel caso specifico, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica il seguente precetto. Vale a dire che la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso. E contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali.

Ed è proprio su questo punto che la ricorrente ha espresso il dubbio di legittimità.

Secondo i giudici, invece, questa questione non è fondata.

La Consulta ha infatti argomentato che il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione. E non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza.

Né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto. E non già della ponderazione di una sua singola componente.

Pertanto  la trattenuta del 2,5%, applicata ai dipendenti in regime di Trattamento di Fine Servizio (Tfs), è legittima anche per i lavoratori in regime di Trattamento di Fine Rapporto (Tfr). In quanto serve a mantenere di pari importo le retribuzioni nette e le retribuzioni previdenziali dei dipendenti pubblici, a prescindere dal sistema di calcolo applicato per la determinazione dei compensi da corrispondere agli stessi.

A questo link il testo completo della Sentenza.

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