Ecco alcune indicazioni utili riguardanti il Trattamento di Fine Rapporto per i Dipendenti Pubblici, alla luce anche delle ultime novità previste per quest’anno.


Il trattamento di fine rapporto, sigla TFR, detto anche liquidazione, è in Italia una porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro. Sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato, e lavoratori del settore pubblico, limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato assunti dopo la data del 31/12/2000.

Trattamento Fine Rapporto Dipendenti Pubblici

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.

In caso di frazione di anno:

  • la quota è ridotta in maniera proporzionale
  • e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Per le categorie di lavoratori pubblici in regime di rapporto di lavoro contrattualizzato, i criteri per il calcolo del TFR sono stabiliti dall’accordo nazionale quadro del 29/07/1999 e il D.P.C.M. del 20/12/1999. Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.

Come funziona?

Ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):

  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Il diritto al TFR  si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo.

Requisiti

Hanno diritto al TFR  i dipendenti pubblici assunti con:

  • contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
  • contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR  è automatico).

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.

Il TFR viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione:

  • licenziamento individuale e collettivo
  • dimissioni
  • e altre fattispecie similari.

Occorre fare domanda?

Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il modello TFR1 è compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza. Invece il modello TFR2 viene fatto firmare al lavoratore all’atto della stipula del contratto di lavoro, affinché possa scegliere come destinare il proprio trattamento di fine rapporto.

La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.

Modelli per enti e amministrazioni

Qui di seguito sono disponibili i documenti utili:

Differenze TFR e TFS

Trattamenti di fine servizio e fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo: mentre i TFS hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dell’Indennità di Anzianità), il TFR ha carattere di salario differito. Di fatto, quest’ultimo consiste nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 2023 esclusività del canale telematico

Nell’ambito della trasformazione digitale e tecnologica della Pubblica Amministrazione, l’INPS ha attivato un importante percorso di potenziamento della digitalizzazione dei servizi e delle procedure amministrative.

In questo contesto si inserisce la scelta di affidare al solo canale telematico lo scambio di informazioni in merito al Trattamento di fine servizio (TFS) e al Trattamento di fine rapporto (TFR) per dipendenti pubblici.

Dal 1° gennaio 2023, dunque, gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico per lo scambio dei dati digitali necessari a definire il trattamento di fine servizio (TFS) e il trattamento di fine rapporto (TFR).

Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.

La circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125 detta le istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS e fornisce precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFSTFR.

Anticipo TFR a condizioni agevolate

Infine, vi è oggi la possibilità per i lavoratori pubblici, intervenuta solo dal 2020 e riconfermata con l’accordo Governo-ABI anche per gli anni successivi, di poter accedere all’anticipo TFS/TFR nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro.

Per l’anno in corso, dal 1° febbraio, l’Inps anticiperà il trattamento di fine servizio e di fine rapporto dei pubblici dipendenti, a condizioni agevolate.

Con il messaggio 430/2023, l’istituto previdenziale ha disciplinato una nuova prestazione, volta a superare i tempi “lunghi” ora previsti per l’erogazione di Tfs e Tfr. Temche possono arrivare a superare i cinque anni.

Maggiori informazioni sono disponibili in questo articolo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it