trattamento-economico-mansioni-superiori-ferie-malattiaIn un orientamento applicativo dell’Aran si parla di trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni superiori, qualora si sia assenti per ferie o malattia.


Disponibile dunque il parere CFL163 del 21 luglio 2022 dell’Aran, che fornisce alcune indicazioni sul trattamento economico per mansioni superiori in caso di ferie o malattia.

Nello specifico il quesito posto all’interno della richiesta di parere richiedeva:

Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui si assegnano le mansioni superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?

In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.

Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art.  52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”.

L’Aran ritiene, per fare chirezza, che non si corrisponde il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori:

  • nel caso di fruizione di giornate di ferie
  • nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali,

Questo poiché in queste giornate, la prestazione lavorativa non risulta effettuata.

Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori.

Il testo completo del parere

Potete consultare e scaricare qui il testo completo del Parere dell’Aran.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice