Una recente circolare interna del Ministero della Giustizia fornisce interessanti chiarimenti in merito al trattamento economico sulle assenze per malattia da Covid riservato ai Dipendenti Pubblici.
In merito alla problematica legata al trattamento economico alcuni Uffici giudiziari, a seguito della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19 hanno chiesto se sia ancora applicabile la disciplina dettata dalla normativa precedente al decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52.
Scopriamone di più.
Trattamento economico Dipendenti Pubblici per assenze per malattia da Covid
Il Ministero della Giustizia, con la circolare interna allegata, richiamando testualmente un parere acquisito dal DFP (indubbiamente valido per tutte le pubbliche amministrazioni), ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.
“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
Il testo completo della circolare
Potete consultare qui il testo completo della circolare.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice