Al quesito risponde l’ARAN in un recente parere dedicato al personale del comparto Funzioni Locali: al personale assunto a tempo determinato spetta lo stesso trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato?
Si ricorda che il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego è formato da una serie di voci legate sia al comparto, sia alla singola amministrazione di appartenenza. Si tratta di somme riconosciute sulla base di parametri differenti, quali l’anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative.
Per quanto concerne i criteri di assegnazione, l’articolo 2, comma 32, della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009) ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2009, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità, che tengano conto della qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.
Successivamente, l’articolo 9 del D.L. 78/2010, ha previsto, per il triennio 2011-2013, nell’ambito delle misure volte al blocco del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010, e che debba essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Da ultimo, l’articolo 5, commi da 11 a 11-sexies, del D.L. 95/2012, ha dettato, nelle more dei rinnovi contrattuali e in attesa dell’applicazione delle norme del D.Lgs. 150/2009 (di riforma del pubblico impiego), una disciplina transitoria sulla valutazione del dipendenti pubblici ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.
Trattamento accessorio: differenze tra tempo determinato e indeterminato?
Nel parere CFL157 l’ARAN si occupa, dunque, delle differenze tra tempo determinato e indeterminato nel comparto Funzioni Locali per il trattamento accessorio.
Questo il quesito e, a seguire, il testo del parere:
Al personale assunto a tempo determinato spetta lo stesso trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato?
All’art. 51, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2021, rubricato “Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato”, viene esplicitato che al personale assunto a tempo determinato “…si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine…”, questo porta ad affermare che al personale a tempo determinato devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale, a valere sul Fondo delle risorse decentrate.
Il documento completo
Potete consultare e scaricare qui di seguito il parere CFL157 dell’ARAN.
Fonte: articolo di Simone Bellitto