La Corte dei Conti ha emesso un parere sulla disciplina vincolistica introdotta dal co. 236, art. 1 della L. n. 208/2015 sul limite di spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente.
Un sindaco ha avanzato una richiesta di parere chiedendo se l’art. 1, co. 236 della Legge di stabilità 2016, che disciplina il limite di spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente, debba essere considerato abrogato alla luce della sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 della L. n. 124/2015 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Per la Corte dei Conti la disposizione del comma 236 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 conserva, tuttora, piena vigenza ed a tali conclusioni può giungersi sulla base di molteplici considerazioni.
In primo luogo, si rammenta che la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 specifica espressamente che le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute nella decisione, “sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative”.
Anche il Consiglio di Stato, nel recente parere reso in data 9/01/2017, su apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha rilevato che i decreti legislativi, emanati in attuazione della L. n. 124/2015, “restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”.
Orientamento espresso anche dalla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con deliberazione n. 252/2016/PAR del 21/12/2016.
La cessazione degli effetti di una norma, inoltre, può discendere solo dalla volontà espressa o tacita del legislatore ed allo stato attuale non risulta intervenuta né un’espressa abrogazione normativa del comma 236 che contiene, come noto, un richiamo ai predetti decreti legislativi, né l’introduzione di altre disposizioni incompatibili o volte a disciplinare interamente la materia.
A tali considerazioni già di per sé sufficienti ad escludere un eventuale effetto abrogante della sentenza della Consulta sulla norma di cui all’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, peraltro non oggetto di alcuna impugnativa, devono aggiungersi ulteriori elementi che depongono per la piena vigenza della disposizione.
L’art. 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 impone un limite al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni “a decorrere dal 1° gennaio 2016” senza stabilire alcun termine finale per la vigenza del vincolo come, invece, prevedeva l’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 che fissava sino al 31 dicembre 2014 il termine per il contenimento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto al medesimo ammontare dell’esercizio 2010. Ed infatti, la deliberazione resa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 378/PAR/2016, depositata in data 29/11/2016 e richiamata dall’Ente nella richiesta di parere, specifica che: “la legge di stabilità 2016 non prevede un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010”.
Deve aggiungersi, poi, che la norma in esame è espressamente finalizzata ad “esigenze di finanza pubblica” che spetta soltanto al legislatore valutare ed eventualmente ritenere superate.
Si rammenta, al riguardo, che la disposizione dettata dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, anch’essa, come già rilevato, avente le medesime finalità volte al contenimento della spesa pubblica, ha superato le censure di illegittimità costituzionale in virtù della ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale che tenga conto delle prospettive necessariamente pluriennali del ciclo di bilancio nonché della particolare gravità della situazione economica e finanziaria (Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2015).
Risulta, quindi, evidente, ad avviso della Sezione, la ratio perseguita dal legislatore con l’introduzione di tali norme caratterizzate dall’esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, esigenza che, attualmente, non sembra venuta meno.
L’introduzione del comma 236 nella legge di stabilità 2016 conferma e rafforza, pertanto, tale orientamento volto al contenimento della spesa, riproponendo una misura originariamente introdotta con decreto legge ed attualizzandola con il riferimento al limite massimo ricavabile dall’esercizio 2015 (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 269/2016/PAR).
Deve, infine, rilevarsi che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con circolare n. 26 del 7/12/2016, nel fornire indicazioni ed istruzioni per la predisposizione dei bilanci di previsione 2017 di enti ed organismi pubblici, richiama, integralmente, per la disciplina del trattamento accessorio del personale la circolare n. 12/2016, inerente il bilancio di previsione 2016 e che dedicava un apposito paragrafo proprio al comma 236 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, quale “nuova misura di contenimento della spesa”.
La Sezione, alla luce delle argomentazioni appena svolte, conferma, pertanto, la piena vigenza della disciplina vincolistica introdotta dal comma 236 dell’art. 1 della L. n. 208/2015.