Incentivi per le funzioni tecniche: sono esclusi dal tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale?
La Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria della Corte dei Conti conferma quanto già sostenuto dall’Anci in merito all’interpretazione della norma contenuta nella legge di bilancio per il 2018. La legge aveva disposto l’imputazione degli incentivi per le funzioni tecniche al medesimo capitolo previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Escludendoli in tal modo dal computo rilevante ai fini del tetto di cui all’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (corrispondente importo determinato per il trattamento economico accessorio per l’anno 2016).
“L’esclusione degli incentivi dal computo rilevante ai fini del rispetto dei tetti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente non determina un ampliamento indeterminato della spesa in esame. In quanto lo stesso sistema normativo contiene regole che consentono di determinare e contenere la spesa del personale. Evitando così che la stessa assuma un carattere incontrollato”.
Secondo il nuovo Codice Appalti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
Ciò vale esclusivamente per le attività di:
- programmazione della spesa per investimenti,
- valutazione preventiva dei progetti,
- predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
- RUP,
- direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita’,
- collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, progetto, tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e’ previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita’ diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e’ nominato il direttore dell’esecuzione.