trasferimento-estero-indennita-malattiaTrasferimento all’Estero e Indennità di Malattia: ecco le regole per non perdere la prestazione. Scopriamone di più in questa breve guida.


Per il pagamento dell’indennità di malattia ai lavoratori che si recano in un paese Ue basta un verbale del medico Inps che certifichi che il trasferimento non determini un peggioramento del quadro morboso in essere. Lo rende noto l’Inps nel messaggio numero 4271/2018 con il quale l’Istituto adegua la prassi amministrativa alla nuove regole comunitarie che stabiliscono il principio della libera circolazione dei cittadini UE all’interno degli Stati membri.

 

Come noto sino ad oggi nell’ipotesi di trasferimento all’estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’INPS (Circ. Inps 192/1996). In tale sede si era affermato il principio secondo il quale la possibilita’ di controllo sanitario costituisce il presupposto della trasferibilita’ del domicilio dell’assicurato durante la malattia e, pertanto, il pagamento della prestazione deve essere negato ove il domicilio risulti difficilmente accessibile per l’effettuazione dei controlli sanitari.

 

Alla luce però della normativa comunitaria che riconosce il diritto dei cittadini dell’Unione Europea alla libera circolazione all’interno degli Stati membri, l’Inps tempera il predetto orientamento. In particolare il provvedimento di autorizzazione va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto. A seguito del nuovo orientamento l’Inps, pertanto, non può più vietare il trasferimento all’estero del lavoratore ma, in caso di parere negativo, potrà sospende il pagamento dell’indennità economica, come previsto dalla normativa vigente per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.

 

Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?

 

La procedura

 

Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile – nei limiti delle proprie disponibilità organizzative – il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo il cui modello è allegato al messaggio inps. Nel documento il medico indicherà se il trasferimento è in grado o meno di aggravare il quadro clinico e darà, in sostanza, il nulla osta al pagamento all’estero della prestazione. In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.

 

L’Istituto informa che i chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero. Nulla è mutato, peraltro, riguardo alle istanze di trasferimento in Paesi extra UE per le quali restano valide le indicazioni fornite con la circolare 192/1996.