tfsIl trattamento di fine servizio (TFS), è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali assunti prima del 1º gennaio 2001. Rispetto al TFR, il TFS ha carattere non solo di salario differito, ma ha anche carattere previdenziale.


Il TFS è un indennità che viene corrisposta alla fine del rapporto di lavoro, solo se si fa parte del personale civile e militare dello Stato e solo se almeno una delle seguenti condizioni è soddifatta:

  • Si parla di pubblico impiego non contrattualizzato, se assunto dopo il 31/12/2000;
  • Se tale lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato, entro il 31/12/2000.

Tali rapporti sono gestiti dall’INPDAP, che fa riferimento all’INPS, che segue le regole delineate nel Decreto legge 29/12/1973.

In particolare ogni dipendente pubblico, a seconda dell’Amministrazione presso la quale ha prestato servizio, ha accesso a diversi tipi di indennità molto diversi fra loro:

  • L’Indennità di Buonuscita (IBU): qui i destinatari sono i dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e delle Università;
  • Il Premio di Servizio (IPS): qui ci sono i dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  • L’Indennità di Anzianità (IA): questa è destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Calcolo del TFS

Il TFS presenta alcune fondamentali differenze con il TFR, in quanto:

  • Nel TFR l’accantonamento è a totale carico del datore di lavoro;
  • Nel TFS invece, i contributi vengono versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente (sulla base imponibile dell’80% dello stipendio utile);
  • Il TFS, inoltre, si calcola sull’ultima retribuzione integralmente percepita, il TFR no.

Inoltre, in base al tipo di indennità, il calcolo da effettuare è diverso:

  • Indennità di Buonuscita: la contribuzione versata grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, da calcolarsi sull’80% sulle voci stipendiali utili. Sulla stessa base, si calcola la prestazione di fine servizio moltiplicando 1/12° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene in questo modo la somma lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media IRPEF;
  • Indennità Premio di Servizio: qui la contribuzione versata all’INPS è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, sempre sull’80% delle voci stipendiali utili. La prestazione sarà calcolata sulla stessa base, moltiplicando stavolta 1/15° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio. Si ottiene così la somma lorda, da assoggettare poi a tassazione separata con aliquota media IRPEF;
  • Indennità di Anzianità: è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando 1/12° del 100% delle voci utili per gli anni di servizio. Si ottiene così l’indennità lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media IRPEF.

Agevolazioni fiscali

Inoltre l’indennità di buonuscita e l’indennità di premio di servizio beneficiano di un trattamento fiscale agevolato, infatti per la determinazione sia dell’aliquota di tassazione che della base imponibile, l’importo lordo viene abbattuto di una percentuale non indifferente:

  • Il 26,04% per l’indennità di buonuscita;
  • Del 40,98% per l’indennità premio servizio.

Se l’imponibile dell’indennità di fine servizio non supera i 50.000 euro, si ha l’accesso ad ulteriori vantaggi. Infatti l’aliquota che dovrà esservi poi applicata, viene ridotta del:

  • 1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi;
  • 3% per le indennità corrisposte dopo 24 mesi;
  • 4,5% per le indennità corrisposte dopo 36 mesi;
  • 6% per le indennità corrisposte dopo 48 mesi;
  • 7,5% per le indennità corrisposte dopo 60 mesi.

Il tutto si riferisce, chiaramente, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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Passaggio al TFR

I lavoratori con diritto all’IPS e all’IBU possono aderire ad un fondo pensione, scegliendo automaticamente il TFR. Il valore della prestazione maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. Il passaggio avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connesso all’adesione stessa. Tale esercizio sarà possibile sino il 31 dicembre 2020.