Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del DL 201/2011
Pervengono quesiti circa i termini di pagamento da applicare ai Tfs e ai Tfr di dipendenti che cessano dal servizio accedendo al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti precedenti a quelli introdotti dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tale proposito, con esclusione dei casi rientranti nella disciplina speciale di cui all’art. 2, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in materia di prepensionamento di personale in esubero interessato dalla cd. “spending review”), come successivamente modificato, per i quali sono state fornite indicazioni operative nella circolare n. 79 del 23 giugno 2014 ed alla quale si fa rinvio, si chiarisce quanto segue.
Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, ai sensi dell’art. 72, commi 1 – 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento rateale seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano fruire della disciplina derogatoria di cui all’art. 1 comma 23 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal citato decreto legge 201/2011 e da successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
Analogamente, anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, interessati dagli artt. 11 e 11bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e pertanto beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato decreto legge 201/2011 e da norme a questo successive, non sono previsti termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale definito, come noto, dall’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i.
Conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014.
Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e termini di pagamento di Tfs e dei Tfr dopo la modifica dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008 introdotta dalla legge 114/2014
Si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti circa i termini di pagamento applicabili al personale il cui rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza è risolto unilateralmente dalla stessa al raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione anticipata.
La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha modificato l’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008 sopra citato, prevedendo che “con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario.
Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”.
A tale proposito, in attesa che la Direzione centrale sistemi informativi realizzi il software di colloquio tra il Sin Pensioni ed il Sin TFS/TFR, allo scopo di individuare in modo corretto i termini di pagamento applicabili alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, si rende necessario che gli operatori di TFS/TFR acquisiscano le informazioni circa i requisiti pensionistici dal foglio di calcolo della pensione quando questa viene erogata dall’Istituto.
Ciò in considerazione del fatto che a partire dalla data di entrata in vigore della legge 114/2014 sopra citata (19 agosto 2014) le risoluzioni unilaterali operate prima del raggiungimento dell’età anagrafica che evita le riduzioni del trattamento pensionistico sono illegittime e, in ogni caso, devono essere considerate alla stregua di licenziamenti non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, ovvero di dimissioni, con conseguente applicazione del termine di pagamento ordinario di 24 mesi.
Qualora la pensione venga erogata da soggetti diversi dall’Istituto, in caso di dubbi circa i requisiti pensionistici sulla base dei quali è stato disposto il collocamento a riposo d’ufficio, è opportuno che gli operatori TFS/TFR procedano ad un supplemento di istruttoria volto a chiarire le peculiarità dell’avvenuto collocamento a riposo.
Per leggere un breve approfondimento con alcuni esempi di calcolo del TFS dei Dipendenti Pubblici cliccate qui.
FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale