tfr-dipendenti-pubblici-telematicoTramite il messaggio INPS 1645/2023 l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in merito al TFR telematico per i dipendenti pubblici.


Il nuovo messaggio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M) del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni.

Si tratta di un messaggio che da seguito in materia alla circolare n. 185 del 14 dicembre 2021. Questo documento ha comunicato l’avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici per la completa integrazione con la Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici.

TFR Dipendenti Pubblici telematico: le istruzioni INPS

L’INPS comunica che la compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” costituendo la modalità esclusiva per avviare il processo di sistemazione e certificazione della Posizione assicurativa, propedeutica alla creazione della pratica di TFR.

In tema di esclusività del canale telematico, si ricorda che con la circolare n. 125 del 4 novembre 2022 è stato comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’utilizzo degli strumenti digitali è divenuto esclusivo, oltre che per il TFS, anche per il TFR dei dipendenti pubblici.

Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MIUR/MEF.

Poiché l’invio dell’“Ultimo miglio TFR” è vincolato al caricamento della denuncia mensile che contiene la causale di cessazione, è consentito, in via residuale, l’invio dei citati modelli cartacei, per le seguenti fattispecie:

  • rapporti di lavoro cessati a seguito di “decesso” senza che sia possibile utilizzare la funzione “Anticipo DMA” per la predisposizione dell’“Ultimo miglio TFR”;
  • e inoltre rapporti di lavoro risolti per dimissioni volontarie senza diritto a pensione per i quali l’iscritto ha chiesto la quantificazione ai fini della cessione.

Risulta inoltre consentito l’invio del modello cartaceo “TFR2” per le comunicazioni di variazioni contrattuali relative a pratiche TFR sotto la voce “pagata”, impiantate a seguito di trasmissione di modello “TFR1”.

Il testo completo del messaggio dell’INPS

Potete consultare qui di seguito il messaggio dell’INPS.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it