tfr-dipendenti-pubblici-2019-prestitoUna nuova misura da inserire nel DL riguardante la Quota 100? Si tratterebbe del TFR Dipendenti Pubblici, con nel 2019 un prestito allargato ed agevolato per il pubblico impiego.


TFR Dipendenti Pubblici 2019. Un prestito bancario “ponte” in versione allargata, per consentire ai dipendenti pubblici in uscita, non solo con quota 100 ma con qualsiasi tipo di pensionamento, di incassare subito il Tfs/Tfr sopportando il costo minimo dei relativi interessi a tasso amministrato.

 

In pratica, sarebbe prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di chiedere alle banche l’anticipo del loro trattamento di fine servizio.

 

“Le pubbliche amministrazioni – si legge nella bozza – stipulano apposite convenzioni con gli Istituti di credito per l’erogazione anticipata dell’indennità di fine servizio nelle quali siano preventivamente fissati i limiti del tasso di interesse che potranno essere applicati dagli Istituti di credito medesimi”.

 

Il Dl sarà varato domani, come ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E, se non ci saranno ripensamenti nelle prossime ore, nella stessa seduta il Consiglio dei ministri potrebbe già designare il nuovo presidente dell’Inps, che diventerebbe operativo solo una volta giunto a naturale decadenza il mandato di Tito Boeri, previsto in febbraio.

 

Il TFR Dipendenti Pubblici 2019

 

L’alternativa è nota: non meno di due anni per incassare il Tfs, previsto addirittura in tre rate se superiore ai 100mila euro lordi annui. Una situazione che si trascina dal 2010, ovvero da una dei primi provvedimenti di taglio lineare che hanno preceduto le successive spending review.

 

Attualmente per gli statali sono due le norme alle quali fare riferimento: il Decreto Salva Italia 2011 e la Legge di Stabilità del 2014.

 

Nel dettaglio, con il primo è stato deciso che il TFR deve essere pagato:

 

  • entro 105 giorni: se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso;
  • dopo 2 anni: se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.

 

La Legge di Stabilità del 2014, ha aggiunto che questo debba essere pagato:

 

  • dopo 1 anno: se il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o età.